I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, da tenere obbligatoriamente a bordo sono:
- LICENZA DI NAVIGAZIONE; abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’unità, indicate nella dichiarazione di conformità UE . Deve essere mantenuta a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. Viene rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione.
- CERTIFICATO DI SICUREZZA; attesta lo stato di navigabilità, è rilasciato dall’autorità marittima o da quella della navigazione in acque interne (motorizzazione civile) all’atto della prima iscrizione nel registro delle unità da diporto, sulla base di una documentazione tecnica rilasciata da un organismo certificatore legalmente riconosciuto. Viene rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione.
- CERTIFICATO DELLA ZATTERA; le zattere di salvataggio devono essere sottoposte a controllo dopo tre anni dall’acquisto e a successivamente ogni due anni da aziende private preposte a svolgere questo tipo di attività. I risultati delle verifiche e degli interventi effettuati devono essere riportati in un apposito certificato di revisione.
- VHF – CERTIFICATO E LICENZA DI UTILIZZO RTF; per le unità da diporto (natanti ed imbarcazioni) il VHF (indistintamente fisso o portatile) è obbligatorio per la navigazione oltre le 6 miglia, mentre entro le 6 miglia è facoltativo. In entrambi i casi bisogna disporre della LICENZA RTF e del CERTIFICATO RTF che vengono rilasciate dall’Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni (MISE).
- CERTIFICATO DI GIRI DI BUSSOLA; precisiamo anzitutto che la bussola indica il NORD quando è neutra senza alcuna influenza. Se però viene montata vicino ad altra strumentazione di bordo perde la sua efficacia indicando il NORD con un margine di errore. Per questo esiste la figura professionale del perito compensatore, che effettua i cosiddetti “giri di bussola”.
- MANUALE DEL PROPRIETARIO; ogni imbarcazione facente parte della Comunità Europea dispone di un “Manuale del proprietario” dove è indicato esattamente come funziona la barca. Fanno eccezione i natanti con marchio CE.
- POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PER DANNI A TERZI; è obbligatoria per le unità dotate di motore di qualsiasi potenza e tipo. L’assicurazione deve essere fatta su ogni motore con il suo libretto e numero matricola.
- PATENTE NAUTICA; la patente nautica è obbligatoria per il chi conduce una barca con motore di potenza superiore a 40 cv. La patente ha una validità di 10 anni, mentre per gli ultra sessantenni la scadenza per il rinnovo è di 5 anni.
I NATANTI A MOTORE, devono avere a bordo la dichiarazione di potenza del motore o il certificato d’uso motore, sia per i motori fuoribordo sia entrobordo; sul documento sono indicate la potenza del motore in kW/CV e la cilindrata, per determinare l’eventuale obbligo della patente nautica; nel caso di furto o smarrimento va richiesto alla ditta costruttrice del motore o al venditore autorizzato il duplicato; I natanti da diporto e le moto d’acqua sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Possono, a richiesta dell’interessato, essere iscritti nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto con conseguente obbligo di tenere a bordo il certificato di sicurezza. Nel caso si voglia navigare oltre le 12 miglia dalla costa sarà necessaria la registrazione della barca.