Incominciamo con il precisare che con una legge del 1974 l’Italia ha esteso a 12 miglia il proprio mare territoriale ampliandolo rispetto alle precedenti 6 miglia. Oltre questo limite ci troviamo nelle acque internazionali.
Ma come poter ben delineare questa parte di acque territoriali in 12 miglia da una costa che non è tutta in linea?
Questo limite è delineato dalle LINEE DI BASE che si distinguono in:
a) linee di base normali; ossia una linea di bassa marea lungo la costa, che segue le sinuosità ed il contorno delle coste;
b) linee di base arcipelagiche; quelle linee di base diritte che congiungono i punti più estremi delle isole e degli scogli più esterni di uno Stato arcipelago.
c) linea di base retta; il sistema usato dalla gran parte degli stati, ovvero una linea che collega punti più estremi della costa, rappresentata dai punti più sporgenti dei promontori costieri o delle isole litoranee. I punti più estremi hanno una distanza massima tra loro di 24 miglia.
La convenzione di Montego Bay ha stabilito il diritto di sovranità dello stato costiero in queste acque. Il potere esercitato dallo stato in quest’area ha però due limiti che deve rispettare. Il primo è il diritto a navi straniere di attraversare pacificamente questa zona, il secondo è il limite all’esercizio della giurisdizione penale per i fatti che avvengono a bordo della nave che sta attraversando, purché non creino conseguenze all’ambiente esterno e al normale regime di vita delle popolazioni sul territorio. Rimane comunque il diritto dello stato di vigilare fino alle 24 miglia costiere. La sovranità dello stato nelle acque del mare territoriale è regolamentata dall’art. 2 della Convenzione di Montego Bay